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lunedì 9 novembre 2009

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Promuovere le culture tradizionali del mondo valorizzandone la diversità culturale in armonia col rispetto dell’ambiente e dello sviluppo economico e sociale.
Sostenere le comunità che preservano e coltivano le loro specifiche tradizioni, esaltandone i valori, la conoscenza ed il sapere.
Proporre opportunità di scambio di conoscenze attraverso iniziative che possano permettere lo sviluppo di arti e tecniche di lavorazione.
Proporre iniziative e incontri che rientrano nelle tematiche a carattere culturale.
Promuovere un turismo responsabile, assistendo in loco chiunque fosse interessato a sviluppare itinerari che possano servire a valorizzare la conoscenza degli abitanti dei paesi ospitanti.

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STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE LANDSGATE

Art. 1 DENOMINAZIONE
È costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383 /2000 l’associazione culturale LANDSGATE.
Art. 2 SEDE
L’associazione ha sede legale in Milano, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.
Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente, ma dovranno essere reimpiegati negli scopi perseguiti dall’Associazione stessa.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 3 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli scopi dell’associazione, riconducibili alle differenti Aree Tematiche che insistono in seno alla stessa, e sono raggruppati in:
- Promuovere le culture tradizionali del mondo valorizzandone la diversità culturale in armonia col rispetto dell’ambiente e dello sviluppo economico e sociale.
- Sostenere le comunità che preservano e coltivano le loro specifiche tradizioni, esaltandone i valori, la conoscenza ed il sapere.
- Proporre opportunità di scambio di conoscenze attraverso iniziative che possano permettere lo sviluppo di arti e tecniche di lavorazione.
- Proporre iniziative e incontri culturali.
- Promuovere un turismo responsabile, assistendo in loco chiunque fosse interessato a sviluppare itinerari che possano servire a valorizzare la conoscenza degli abitanti dei paesi ospitanti.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Mantenendo saldi princìpi sopraesposti, le Aree Tematiche potranno essere ampliate o diminuite solo a seguito di decisioni assembleari
Art. 4 I SOCI
Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
In base alle disposizioni di legge 193/06 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’associazione previo assenso scritto del socio.
Il diniego va motivato.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile.
Ci sono due categorie di soci:
- soci fondatori:

coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- soci effettivi:

coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali esclusivamente all’interno delle differenti Aree tematiche in cui è suddivisa l’Associazione . La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.
L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti nelle cariche attinenti alle differenti Aree Tematiche, nonché di poter far parte del comitato direttivo nella misura pari ad 1/5 (un quinto) della consistenza dello stesso, ad esclusione della Presidenza, che verrà eletta dal comitato direttivo formato ed in carica .
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.
L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Art. 6 DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio vero gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 7 RECESSO / ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione.
Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo.
Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo. Assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessati di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’associazione sono:
- l’assemblea dei soci;
- il comitato direttivo;
- il presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a toltale titolo gratuito.
Art. 9 L’ASSEMBLEA
L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta l’anno dal presidente dell’associazione o da che ne fa le veci, mediante:
. avviso scritto da inviare con lettera semplice o comunicazione personale tramite @Mail (mail-list esclusiva contenente solo i nominativi degli associati) agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
. avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.
L’assemblea dei soci è convocata dal presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
. quando il direttivo lo ritenga necessario;
. quando la richiede almeno 1/3 (un/terzo) dei soci.
L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione.
È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea ordinaria
- propone i membri del comitato direttivo, che a sua volta eleggerà il presidente;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- propone i responsabili delle differenti Aree Tematiche, che verranno di seguito vagliati ed ufficializzati dal comitato direttivo stesso
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal direttivo;
- fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal comitato direttivo;
- approva il programma annuale dell’associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno.
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato.
Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del presidente nella sede dell’associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L’assemblea straordinaria
- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un comitato direttivo formato dai soci fondatori e parzialmente eletto dall’assemblea nella misura di 1/5 della consistenza numerica dello stesso. Detto comitato potrà essere composta da un minimo di 5 (cinque) membri ed un massimo 9 (nove).
La convocazione del comitato direttivo è decisa dal presidente o richiesta e automaticamente convocata da 4 (quattro) membri del comitato direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del presidente.
Il comitato direttivo
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione
- redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico
- ammette i nuovi soci
- esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art. 7 del presente statuto.
Le riunioni del comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell’ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il presidente, il vice presidente, il tesoriere (Tutte queste cariche vengono ufficializzate a seguito di regolare elezione nell’ambito del comitato direttivo stesso).
Art. 11 IL PRESIDENTE
Il presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il comitato direttivo e l’assemblea.
Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l’assemblea dei soci e il comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

in fase di voto decisionale, quello del presidente vale doppio
Art. 12 I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal comitato direttivo e ratificata dall’assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in matura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
Il comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia lodo l’associazione;
- da iniziative promozionali.
I fondi dell’associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art. 13 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall’assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dalle Statuto.
L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio è depositato presso la sede dell’associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile dal consiglio direttivo e/o a seguito di proposte dei soci effettivi, il tutto in seno all’assemblea ordinaria/straordinaria, con la presenza dei 2/3 dei soci stessi e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il regolamento interno e con la Legge italiana.
Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro/quinti) degli associati convocati in assemblea straordinaria e dell’ufficializzazione del consiglio direttivo in carica.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.